Lo statuto
Art. 1: E’ costituita L’associazione culturale denominata “Paleoes – eXperiMentalTech ArcheoDrome”. L’Associazione ha sede legale a Roma. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all’estero su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà affiliarsi o federarsi ad associazioni europee ed internazionali, aventi finalità analoghe od equivalenti, allo scopo di assicurare congruenza europea ed internazionale alle attività promosse e sviluppate dall’Associazione; potrà inoltre affiliarsi o federarsi a livello nazionale con altre associazioni operanti in settori tecnico/scientifici affini a quelli sui quali opera l’Associazione. L’Associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni.
Art. 2: L’Associazione, volontaria, apartitica, aconfessionale si propone di: promuovere e diffondere la cultura in generale, la ricerca e divulgazione scientifica, lo scambio di conoscenze ed esperienze mediante lo studio speriementale delle tecnologie antiche, di promuovere i rapporti di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati nel campo delle nuove tecnologie applicate all’Archeologia e ai Beni Culturali, nel campo dei Sistemi Informativi Geografici, Remote Sensing e dell’Informazione Geografica in generale; operare per la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei Beni Culturali mobili ed immobili, di interesse storico, archeologico, artistico, etnografico, dell’ambiente del paesaggio e delle culture e delle tradizioni popolari locali; rappresentare la comunità nazionale di operatori delle nuove tecnologie e delle tecnologie sperimentali applicate al settore archeologico e dei Beni Culturali nei contesti europei ed internazionale; avviare iniziative, ricerche, studi, progetti, in nome e per conto proprio od in partnership con propri associati o soggetti esterni, a valere su fondi propri dell’Associazione, su sponsorizzazioni e donazioni di Soci o altri soggetti esterni, su finanziamenti dell’Unione Europea o di altri fondi nazionali od internazionali per attività connesse allo studio ed alla sperimentazione di particolari aspetti metodologici, tecnologici ed applicativi relativi all’Archeologia sperimentale e alle tecnologie della GI per l’Archeologia e i Beni Culturali; operare nella formazione, aggiornamento professionale, didattica e fornitura di specifici servizi di studio, ricerca e innovazione tecnologica nell’ambito della promozione e dello sviluppo sostenibile del territorio nazionale e internazionale; operare nell’attivazione, progettazione ed erogazione di servizi educativi, didattici, formativi in nome e per conto proprio o in partnership con propri associati o soggetti esterni;
promuovere ed organizzare convegni, seminari, giornate di studio, esposizioni connesse alle tecnologie sperimentali e alla GI applicate all’Archeologia e ai Beni Culturali in Italia ed all’estero e di fornire i relativi servizi informativi, congressuali e turistici; sostenere, partecipare e proporre interventi di tutela, restauro, monitoraggio, documentazione topografica, del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la consulenza, l’organizzazione, l’attivazione, e la realizzazione di scavi archeologici di siti con sedimenti terrestri o subacquei, prospezioni, survey di superfice, studi e ricerche, effettuate anche con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, robotiche, avioniche; coordinare e sostenere interventi e iniziative di comunicazione mirate a favorire il marketing territoriale, la valorizzazione di prodotti locali, la cultura dell’alimentazione storica, etnografica e sperimentale; svolgere attività di redazione e pubblicazione di prodotti editoriali di carattere scientifico, didattico e divulgativo, digitali e multimediali; effettuare divulgazione, attraverso visite guidate, campi di studio, eventi, rassegne e spettacoli in genere, attività realizzate, tramite il Web e le nuove tecnologie multimediali e socialmedia per conto di enti pubblici, privati e utenti in genere; effettuare la gestione di servizi, beni e luoghi di valore storico-artistico, e/o servizi ad esso connessi; partecipare a bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell’associazione e facilitare i processi di comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni, enti privati e i cittadini; promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi statutari. L’associazione non persegue finalità di lucro; per il raggiungimento degli scopi enunciati si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta. Tali prestazioni non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa estremamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse..
II – Patrimonio, Fondo Comune, Esercizio Finanziario
Art. 3: Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili che provengono all’associazione a qualsiasi titolo, elargizioni, contributi straordinari da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessità di euro 20. Il fondo comune di gestione dell’Associazione è costituito: dalle rendite del suo patrimonio; dalle quote associative e contributive versate dai Soci; dai proventi eventuali della sua attività; dalle erogazioni, donazioni, e lasciti. L’assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione; stabilisce inoltre annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci sostenitori. L’adesione all’associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi versamenti minimi come sopra per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di sciogliemento dell’associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, quote indivise trasmissibili ai terzi. Eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo diversa delibera assembleare, saranno accantonate in un fondo che l’Associazione potrà utilizzare a copertura di spese di carattere straordinario o per quelle che potrà incontrare per l’organizzazione e partecipazione a Congressi, Convegni, Seminari. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. L’erogazione delle spese avviene sulla base del regolamento dell’Associazione, predisposto dal Presidente d’intesa con il Segretario/ Tesoriere, e sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo.
III – Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Art. 4: I soci si distinguono in: Soci onorari: Enti, Istituti ed altre unità organizzative della Pubblica Amministrazione, Associazioni e Ordini Professionali ed altre persone giuridiche, particolarmente impegnati – per le loro attività d’istituto e per la loro opera scientifica, tecnica, organizzativa – nei settori oggetto dell’attività dell’Associazione. I Soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali; Soci fondatori: coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione; Soci ordinari: tutti coloro che, superati i 18 anni di età, aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, che dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 5: Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.
Art. 6: Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; i soci che non intendono più fare parte dell’Associazione devono darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla presidenza entro il mese di settembre e il recesso avrà corso dal 1 gennaio successivo. La disdetta di un socio non lo esonera dagli obblighi finanziari che gli spettano per l’anno in corso. L’eventuale espulsione o cancellazione di un socio per inadempienza o per altri motivi deve essere pronunciata dal Consiglio con deliberazione motivata, approvata da almeno 2/3 dei votanti.
Art. 7: L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
IV – Organi dell’Associazione
Art. 8: Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere e i Consiglieri. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ai Consiglieri, Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere.
Art. 9: L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo. E’ escluso il voto per corrispondenza. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Essa provvede a: eleggere gli organi sociali; delineare il programma delle attività sociali; deliberare sulle modifiche del presente Statuto; approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, o su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto. Deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. In caso di modifiche statutarie, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 10: L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo è in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea; la nomina, al suo interno, del Presidente, Vice Presidente, del Segretario/Tesoriere; l’ammissione all’Associazione di nuovi soci; l’esclusione degli associati; la redazione annuale del bilancio consuntivo. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il consiglio direttivo può attibruire ad uno o più dei suoi membri il potere di compire determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione e può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, che costituiranno l’ufficio di presidenza.
Art.11: Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Art.12: Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in assenza o impedimento.
Art.13: Il Segretario/Tesoriere assicura la continuità dell’azione organizzativa dell’Associazione e sovrintende alla gestione operativa della stessa sulla base del regolamento; redige i verbali delle riunioni del Consiglio e sottopone al Presidente l’ordine del giorno delle riunioni. Cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il bilancio.
Art.14: Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze, degli aderenti e delle delibere assembleari. I libri dell’associazione sono conservati presso la sede legale dell’associazione e sono visibili ai soci che ne fanno istanza; le eventuali copie sono a spesa dei richiedenti.
V – Bilancio
Art. 15: L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.16: E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
VI – Varie
Art.17: La durata dell’associazione è illimitata, e le eventuali modifiche dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con almeno 2/3 dei voti dei presenti dell’Assemblea che le adotta. In caso di scioglimento dell’Associazione mediante delibera dell’assemblea strordinaria dei soci richiesta e deliberata dai 2/3 dei soci, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18: Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Roma, 21/11/2014